Art. 6.
(Assistenza in famiglia ai malati, agli anziani e ai disabili).

      1. Al fine di favorire la cura dei familiari malati o anziani non autosufficienti o disabili, è istituito, presso il Dipartimento per le politiche dalla famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono accedere ai finanziamenti del fondo mediante la presentazione di appositi progetti-obiettivo che prevedono l'assegnazione, da parte di équipe socio-sanitarie, alle famiglie interessate, di un contributo economico valutato in proporzione al reddito delle medesime famiglie, fino a un massimo di 30 euro giornalieri per singolo utente.
          2. Al fine di garantire un equo accesso al fondo di cui al comma 1, le risorse destinate ai disabili sono suddivise in base alla distinzione tra handicap grave e gravissimo, determinato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono

 

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individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce, altresì, la composizione di équipe socio-sanitarie di cui al comma 1, nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse devono attenersi.